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REGIONE PIEMONTE: PROGETTO DI LEGGE N.127

Proposta di legge regionale n. 127 presentata il 19 Luglio 2005

Discipline del benessere e bio-naturali.

Primo firmatario:

MORICONI ENRICO

BARASSI PAOLA BIZJAK ALESSANDRO BOSSUTO IURI DALMASSO SERGIO DEAMBROGIO ALBERTO LEPRI STEFANO MOTTA ANGELA SPINOSA MARIACRISTINA VALLOGGIA GRAZIELLA

Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare un esercizio corretto e professionale delle pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere ai cittadini che intendono accedervi, individua e disciplina le attività di seguito denominate discipline e bio-naturali.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Per discipline bio-naturali si intendono le attività le pratiche e le metodiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere della persona. Esse tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali e non hanno carattere di prestazioni sanitarie.

Art. 3 (Formazione)

  1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

Art. 4 (Comitato regionale per le discipline bio-naturali)

  1. È istituito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
  2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione professionale e con l'Assessore al welfare, lavoro e programmazione socio sanitaria ed è composto da:
    1. il direttore generale della direzione generale "Sanità pubblica" o suo delegato;
    2. il direttore generale della direzione generale "Formazione professionale ¿ lavoro" o suo delegato;
    3. due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
    4. due rappresentanti per ciascuna delle discipline bio-naturali, designati dagli enti operanti nel territorio regionale;
    5. tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.
  3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d).
  4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
    1. la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
    2. l'elenco degli enti di formazione regionale operanti nel settore;
    3. i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
    4. i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
  5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
  6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera e), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
  7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5 (Elenco regionale delle discipline bio-naturali)

  1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
    1. sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline bio-naturali;
    2. sezione degli operatori nelle discipline bio-naturali;
    3. a sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
  2. Per l'iscrizione nella sezione di cui al comma 1, lettera a), gli enti di formazione devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
  3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.
  4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6 (Rete del benessere)

  1. La Regione Piemonte, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline bio - naturali.
  2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

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L'Istituto Rudy Lanza fa parte del Registro Regionale degli Enti di Formazione in DBN - Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia. Il Registro è istituito e curato dal Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005).

ISTITUTO RUDY LANZA | COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DISCIPLINE BIO-NATURALIComitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali

della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005)