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GRAN BRETAGNA - RELAZIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI

12.05.2003 - Relazione

A fronte di una certa diffusione in Gran Bretagna di pratiche terapeutiche riconducibili al novero delle c.d. "medicine non convenzionali", precisi riferimenti normativi si rilevano nell'ordinamento inglese solo con riguardo ad alcune figure

professionali operanti in ambito medico o di carattere complementare alla medicina tradizionale.

In particolare, il Professions Siipplementary to Medicine Act 1960, a seguito di alcune successive integrazioni del testo originariamente approvato, disciplina attualmente l'esercizio di nove professioni "complementari alla medicina", fra le quali la "arts therapy" - particolare forma di psicoterapia che si avvale delle arti figurative a scopo terapeutico - risulta annoverata a fianco di altre più tradizionali professioni paramediche, quali il chiropodista/podologo (chiropodist/podiatrisf), il dietista (dietist), il tecnico di laboratorio clinico (medical laboratory scientist), l'occupational therapist (terapista della riabilitazione funzionale/ergoterapeuta), l'ortottista (orthoptist), il fisioterapista (physiotherapist), il protesista/otoprotesista (prostehtist/orthotist) ed il tecnico radiologo (radiographist).
Due recenti leggi specifiche disciplinano inoltre l'esercizio della professione di osteopata (Osteopaths Act 1993) e di chiropratico (Chiropractors Act 1994). La struttura organizzativa delineata dal Professions Supplementary to Medicine Act 1960 prevede l'istituzione di un "Consiglio per le professioni complementari alla medicina" (Council for Professions Supplementary to Medicine, CPSM) di livello nazionale ed una serie di specifici collegi professionali (boards), ciascuno competente per la professione paramedica di riferimento.
Al CPSM compete una funzione di coordinamento e supervisione delle attività dei singoli collegi professionali, secondo quanto specificato dall'articolo 1 della legge,
-formulando a ciascun collegio, o invitando ciascun collegio a formulare al Consiglio, proposte concernenti le attività da intraprendere a cura del singolo collegio o di altri collegi;
-raccomandando ad un collegio di intraprendere tali attività, o di limitare le proprie attività secondo quanto il Consiglio ritenga idoneo, previa consultazione del collegio circa le suddette proposte;
-occupandosi di questioni che appaiano di particolare interesse per due o più collegi, e fornendo ai collegi medesimi la consulenza ed assistenza che ritenga opportune riguardo a tali questioni;
-esercitando i poteri ad esso attribuiti nel modo che il Consiglio stesso reputi più idoneo a garantire il proficuo esercizio delle funzioni e delle prestazioni di ciascun collegio ai sensi della legge in questione (Professions Supplementary to Medicine Act 1960, section 1 paragraph (3)).
L'articolo 2 della stessa legge assegna inoltre al Consiglio il compito di emanare, previa consultazione di tutti i collegi professionali, norme relative alla forma, alla compilazione ed alla conservazione dell'apposito albo (register) delle persone abilitate all'esercizio delle singole professioni.
Fra i compiti dei singoli ordini, oltre alla predisposizione, pubblicazione, aggiornamento e conservazione di tali albi (section 2, paragraphs (1), (4)) , l'articolo 4 (1) della legge indica anche l'approvazione, rispettivamente:
-dei corsi di formazione che il collegio ritenga idonei a conferire, alle persone che ne completino l'intera durata, le conoscenze teoriche e pratiche sufficienti per l'esercizio della professione di riferimento, e la definizione dei requisiti necessari ad esservi ammessi;
-dei titoli rilasciati ai candidati risultati idonei a seguito dell'esame conclusivo di un corso autorizzato, che abilitino, a giudizio del collegio, all'esercizio della professione di riferimento;
-degli istituti che il collegio ritenga conformemente organizzati ed attrezzati per condurre, in tutto o in parte, un corso di formazione approvato dal collegio. Rispetto a tali istituti è inoltre prevista una attività di supervisione da parte del collegio professionale competente, quanto al tipo di formazione impartita ed esami sostenuti presso ciascuno di essi (Professions Supplementary to Medicine Act 1960, section 5, paragraph (1)).
Nell'ambito di ciascun collegio, l'articolo 8 della legge prevede inoltre l'istituzione di due apposite commissioni, una di inchiesta ed una disciplinare (investigating and disciplinary committees) investite, secondo il rispettivo ambito di competenza, della definizione dei casi in cui è prevista la cancellazione dall'albo professionale di persone iscritte, al ricorrere delle fattispecie espressamente indicate dal successivo articolo 9 della legge:
-condanna penale per un reato che, ad avviso della commissione disciplinare istituita dal collegio, renda l'interessato non idoneo all'iscrizione all'albo;
-riconoscimento da parte della commissione disciplinare istituita dal collegio della condotta dell'interessato non conforme alla deontologia professionale;
-riconoscimento da parte della commissione disciplinare istituita dal collegio della iscrizione fraudolenta dell'interessato all'albo professionale.
Nei due Allegati (Schedules) alla legge vengono infine riportate alcune disposizioni specifiche sul funzionamento del Consiglio e dei singoli collegi professionali fra cui in particolare la composizione dei rispettivi organi (21 membri per il Consiglio ed un numero di membri variabile da 11 a 21 per gli organi direttivi dei singoli collegi, First Schedule) e le norme relative alla costituzione e procedura delle commissioni disciplinari e di inchiesta (Second schedule).
Due recenti leggi specifiche, di struttura sostanzialmente analoga, disciplinano invece, come si è detto, l'esercizio delle professioni di osteopata e di chiropratico.
Ambedue infatti prevedono l'istituzione di un "Consiglio professionale generale" (General Osteopathic Council; General Chiropratic Council) articolato in quattro commissioni (c.d. statutory committees, rispettivamente per la formazione professionale, Education Committee; di inchiesta, Investigating Committee, per la condotta professionale, Professional Conduci committee, e la commissione sanitaria, Health Committee per la valutazione dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione) e di un apposito albo professionale per cui è prevista la nomina da parte del Consiglio di un apposito "Conservatore dell'albo" (Registrar of Osteopaths; Registrar of Chiropractors) di cui si regolano le modalità di compilazione, pubblicazione e conservazione.
Una sezione specifica nel testo delle due leggi è dedicata agli standard di formazione professionale (professional education) rispetto ai quali la Education Committee svolge funzioni di promozione qualitativa ed ispezione mediante invio di propri incaricati nei singoli istituti di formazione.
Al pari delle altre professioni liberali, è inoltre prevista la predisposizione da parte del Consiglio di un apposito "Codice di condotta" (Code of practice) rispetto al quale viene esercitata l'attività ispettiva e, nel caso, la funzione sanzionatoria da parte della Professional Conduci Committee o della Health Committee.
Contro le decisioni di tali organi, così come contro le decisioni del Conservatore dell'albo professionale, ciascuna delle due leggi prevede un articolato sistema di ricorsi in appello, dapprima davanti ad organi interni (Consiglio generale; Appeal tribunal istituito e procedente in base ad apposite norme stabilite dal Consiglio Generale) e quindi, secondo i casi, davanti alle competenti istanze ordinarie (High Court of Justice (Inghilterra e Galles); High Court of Justice (Irlanda del Nord); Court of Session (Scozia); "Sovrano in Consiglio" (Her Majesty in Council)). In allegato a ciascuna delle due leggi sono riportate infine norme specifiche relative alla composizione ed al funzionamento del Consiglio e delle quattro statutory committees.
Con riguardo infine all'insieme delle numerose altre pratiche terapeutiche non convenzionali, un indice della loro diffusione in Gran Bretagna è rilevabile, consultando via Internet (http://www.holistichealth.co.uk/direct.htm), fra i numerosi siti sull'argomento, un apposito elenco di tutte le specialità terapeutiche di tipo distico praticate nel Regno Unito (The United Kingdom Holistic Health Directory).
In alcuni casi, come ad esempio per l'omeopatia, si riscontra peraltro una consolidata tradizione che ha origine all'inizio del Novecento. Sotto il profilo organizzativo, le principali Associazioni professionali che riuniscono le singole categorie di specialisti sono formalmente registrate (registered charities, quali ad es. la British Homoeopathic Association o la British Medical Acupuncture Society), o comunque costituite (ad es. la Association of Reflexologists), come "organizzazioni senza fini di lucro" (charities) e come tali soggette alla relativa disciplina normativa. Tali associazioni in particolare curano la promozione della formazione e dell'esperienza professionale nel settore specifico, organizzando o accreditando appositi corsi per l'apprendimento e lo sviluppo della conoscenza delle singole tecniche; emanano linee guida e codici di condotta circa i requisiti necessari all'esercizio della relativa terapia; provvedono alla diffusione dell'informazione al pubblico ed all'organizzazione e coordinamento a livello nazionale e/o regionale delle diverse attività settoriali, sia con proprie pubblicazioni sia attraverso i propri siti Internet. Per quanto infine concerne l'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, la Gran Bretagna ha recepito la direttiva 92/73/CEE del Consiglio con lo Statutory Instrument (SI) 1994/105, Medicines (Homoeopathic Medicina! Products for Human Use) Regulation 1994, successivamente modificato con SI 1994/899, SI 1994/2987 e SI 1996/482. Con tale legislazione delegata sono state apportate modifiche alla legge che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (Medicines Act 1968), adeguandone i contenuti alla normativa comunitaria; in particolare il "certificato di registrazione" (certificate of registration) rilasciato in relazione ad un prodotto medicinale omeopatico è stato equiparato alla "licenza" (product Ucence) richiesta per l'immissione in commercio o l'esportazione dei prodotti farmaceutici ordinari (Medicines Act 1968, section 7, subsections 2(AJ). In mancanza di tale certificato risulta preclusa "qualunque attività corrispondente all'immissione sul mercato, nel senso specificato dalla Direttiva del Consiglio 92/73/CEE, del 22 settembre 1992" (Medicines Act 1968, section 7, subsections 2(B)). Tutti i medicinali omeopatici sono rimborsabili su presentazione di ricetta mutualistica, che può essere rilasciata solo da medici con o senza specializzazione in omeopatia, sia in ambulatorio che in ospedale.

 

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