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BELGIO - RELAZIONE MEDICINE NON CONVENZIONALI

12.05.2003 - Relazione

In Belgio l'uso delle medicine non convenzionali è stato regolamentato con la legge 29 aprile 1999 "Legge relativa alle pratiche non convenzionali nell'ambito della medicina, della farmacia, della kinesiterapia, dell'attività infermieristica e delle professioni paramediche"

(Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art medical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infìrmier et des professions paramédicales) e con il decreto reale attuativo del 4 luglio 2001, relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell'ambito della medicina.
Nella citata legge vengono definite come pratiche non convenzionali quelle terapie che mirano a migliorare e preservare lo stato di salute dei pazienti e vengono dettate le regole e le condizioni secondo cui debbono essere esercitate.
Sono ritenute pratiche mediche non convenzionali:

-l'omeopatia, la chiropratica, l'osteopatia e l'agopuntura;
-altre pratiche che hanno ottenuto riconoscimento ufficiale dal re tramite istituzione di un'apposita "camera".
Le organizzazioni professionali dei praticanti di tali terapie per ottenere e mantenere il relativo riconoscimento debbono soddisfare le seguenti condizioni (decreto 4.7.2001):
-essere riconosciute come unioni professionali conformemente alla legge del 31 marzo 1898 sulle Unioni professionali;
-indirizzarsi a coloro che esercitano queste attività almeno in due delle tre regioni in cui, secondo l'art. 3 della Costituzione, si divide lo stato belga (vallone, fiamminga e tedesca);
-disporre di un regolamento interno che regoli i diritti e i doveri dei suoi membri; -stabilire norme concernenti i compensi economici relativi all'esercizio della pratica;
-stabilire norme relative all'iscrizione di nuovi membri soprattutto per quanto riguarda la formazione di base e specifica, gli stages pratici effettuati, i diplomi o certificati posseduti, l'istituto che li ha rilasciati, la formazione permanente e la valutazione delle qualità;
-avere la copertura delle responsabilità civili e professionali di tutti i suoi membri presso un'impresa di assicurazione legalmente autorizzata e riconosciuta in Belgio;
-impegnarsi a partecipare alla ricerca scientifica;
-rendere pubbliche le terapie mediche utilizzate, i progressi scientifici e i risultati raggiunti nella cura dei pazienti;
-impegnarsi ad inviare annualmente al Ministro della sanità la lista dei membri dell'organizzazione con i relativi diplomi, certificati e gli indirizzi dove essi esercitano la professione.
Il riconoscimento dell'organizzazione professionale viene accordato per un periodo di sei anni e può essere rinnovato.
Un'apposita Camera "Chambre" è stata istituita per ciascuna delle pratiche non convenzionali: omeopatia, chiropratica, osteopatia, e agopuntura e per le altre riconosciute dal Re di sua iniziativa o a seguito di domanda inoltrata dalle relative organizzazioni professionali. Ciascuna Camera comprende cinque mèmbri proposti dalle facoltà di medicina e altri cinque nominati tra coloro che esercitano la pratica non convenzionale relativa alla Camera in questione. Una Commissione paritaria "Commission paritaire" pratiche non convenzionali è stata istituita dal Ministro della Sanità: essa è composta per metà da mèmbri proposti dalle facoltà di medicina e per l'altra metà da membri proposti dalle camere delle pratiche non convenzionali.
La Commissione ha il compito di esprimere il proprio parere, sulla base della proposta di parere formulata da una delle Camere, e trasmetterlo al ministro della Sanità.
I pareri della Commissione paritaria riguardano le condizioni generali applicabili all'esercizio di tutte le pratiche non convenzionali riconosciute, in particolar modo l'assicurazione professionale, la copertura minima, l'appartenenza ad una organizzazione professionale riconosciuta, un sistema di registrazione e di pubblicità, la lista degli atti non autorizzati per i praticanti non medici. La Commissione si esprime anche sulla opportunità di registrazione delle pratiche non convenzionali tenendo conto di criteri fondamentali quali la qualità delle cure, la loro accessibilità e la loro influenza positiva sullo stato di salute dei pazienti (art.3).
Non è possibile esercitare una pratica non convenzionale riconosciuta se non dopo aver ottenuto la relativa registrazione individuale. Questa viene accordata dal Ministro della sanità, su parere della camera competente, se il richiedente adempie alle condizioni fissate dall'articolo 3 della presente legge. La camera, comunque, non può emettere parere negativo prima di aver dato all'interessato il diritto di replica (art. 8).
Un aspetto importante della legge riguarda l'obbligo di informazione. Tutti i praticanti di terapie non convenzionali registrati debbono avere un dossier per ciascun paziente: prima di iniziare un trattamento coloro che non sono in possesso di laurea in medicina, sono tenuti a chiedere al paziente di portare una diagnosi recente relativa alla suo stato di salute redatta da un medico di sua scelta, se il paziente non acconsente a consultare un medico prima del trattamento deve esprimere la sua volontà per iscritto (art. 9).
Coloro che praticano terapie non convenzionali debbono prendere tutte le precauzioni per evitare che i propri pazienti siano privati dei trattamenti convenzionali.
A tal fine sono tenuti ad informare un medico, a sua richiesta, dell'evoluzione dello stato di salute del paziente. Per quanto riguarda le disposizioni penali la legge prevede:
-detenzione da otto giorni a sei mesi e ammenda da cinquecento a cinquemila franchi per coloro che esercitano terapie non convenzionali senza avere la relativa registrazione;
-ammenda da duecento a cinquemila franchi per chi, non titolare di laurea in medicina, abbia eseguito trattamenti senza preventiva diagnosi stabilita da un medico, come previsto dall'articolo 9.

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