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DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

12.05.2003

ART.1 (Definizione di professione sanitaria)

1. Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato riconosce con legge, anche attraverso il recepimento di normative comunitarie e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

2. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle professioni sanitarie al fine di garantire l'unitarietà della normativa con riferimento:
a) alla indicazione delle attività professionali;
b) alla individuazione dei relativi profili professionali;
c) alla individuazione dei titoli e delle condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività professionale,

3. Gli esercenti le professioni sanitarie mantengono aggiornate le loro competenze attraverso i percorsi di educazione continua e relative verifiche periodiche dell'abilità professionale (rivalidazione), possono svolgere la propria attività autonomamente ed anche in collaborazione con le altre professioni, secondo quanto previsto dai rispettivi profili.

ART. 2 (Delega al governo)

1. AI fine di enunciare i principi fondamentali di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo, su proposta dei Presidente del Consiglio del Ministri, è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) recepire i profili già individuati e disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo la possibilità che profili professionali con caratteristiche comuni che agiscono nello stesso settore di attività, confluiscano nella stessa professione sanitaria;
b) prevedere che il riconoscimento di nuove professioni, avvenga, anche su proposta delle Regioni, sulla base di valutazioni di sicura scientificità, effettuate dal Ministero della Salute con il concorso di esperti scelti dalla Conferenza Stato-Regioni, evitando, in ogni caso, frammentazioni e sovrapposizioni con le figure già riconosciute;
c) individuare il campo di attività di ciascuna: professione, allo scopo di prevenire ogni forma di esercizio abusivo delle stesse;
d) individuare i criteri per la definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, dei contenuti minimi del percorso formativo di ciascuna professione, al fine di curare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, prevedendo ipotesi di convenzionamento tre università e regioni per l'espletamento, in tutto o in parte, dei relativi corsi di studio presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario, ferrea restando il rilascio dei relativi titoli accademici da parte delle Università;
e) disciplinare, nel rispetto della normativa comunitaria e ferme restando le discipline professionali già regolamentate in sede di recepimento di, specifiche direttive comunitarie in materia, le modalità e i tempi attraverso i quali l'esercizio delle professioni sia subordinato al conseguimento di un titolo di abilitazione, valido sull'intero territorio nazionale e rilasciato all'esito di un esame di Stato, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali all'entrata in vigore della presente legge;
f) disciplinare in conformità alla normativa in materia di educazione permanente, le modalità con le quali l'abilitazione di cui al punto g) sia sottoposta a verifica periodica;
g) prevedere che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano istituiscano, per le professioni non costituite in Collegio, appositi e separati registri, l'iscrizione ai quali, da disporsi sulla base del possesso del relativo titolo abilitante, costituisca condizione essenziale per l'esercizio della professione.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma precedente, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza peste per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta giorni e sessanta giorni.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, è altresì assicurata la consultazione dei competenti Collegi professionali o, in mancanza delle associazioni professionali rappresentative delle categorie interessate.

4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta, complessivamente, oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, per il bilancio dello Stato.

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L'Istituto Rudy Lanza fa parte del Registro Regionale degli Enti di Formazione in DBN - Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia. Il Registro è istituito e curato dal Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005).

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della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005)