fbpx

                              



LA PROMO CONTINUA !

Dal 2 Aprile al 1 Maggio SCONTI ECCEZIONALI su tutti i nostri corsi !

DIRETTA GRATUITA

Segui l'incontro online IN DIRETTA WEBINAR

VIDEO RECENSIONI

Video recensioni Istituto Rudy Lanza

CORSI ON-DEMAND - SPECIALE PROMOZIONE

CORSI DISPONIBILI H 24 Scopri i vantaggi dei corsi on line

BENESSERE E NATUROPATIA - Gli incontri con il Dr. Rudy Lanza

Disponibile subito ONLINE ON-DEMAND con una SPECIALE QUOTA PROMOZIONALE

IRIDOLOGY COUNSELOR

Corso professionalizzante di Formazione per Iridologi

IRIDOLOGIA CORSO AVANZATO

20-21 APRILE 2024 - TORINO

SCUOLA DI COMUNICAZIONE NON VERBALE by Rudy Lanza

Oltre le parole c’è Sinergos ®

FLOWER COUNSELOR

PERCORSO DI COUNSELING CON LE ESSENZE FLOREALI Corso professionalizzante di Formazione sui Fiori di Bach e le Essenze Floreali in genere

COUNSELOR PUNTO-BIO

PERCORSO DI COUNSELING NEL PUNTO-BIO Per diventare esperto nella gestione e vendita nei negozi di Alimentazione Naturale

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I NOSTRI NUMERI


REGIONE VENETO: PROGETTO DI LEGGE N. 254

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SETTIMA LEGISLATURA 


PROGETTO DI LEGGE N. 254 - 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Stival, Bizzotto, Caner, Conte, Manzato, F. Tosi

ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19.03.2002

Trasmesso alla Commissione consiliare e a tutte le altre e ai Consiglieri regionali il.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

R e l a z i o n e:

Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio, in generale quindi mirate a generare una migliore qualità della vita.
Sono state definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all'interno dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali.
Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall'ordinamento istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di Unione Europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi a inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e onnicomprensiva.
Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono e non possono appartenere all'area sanitaria così come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali. Affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina convenzionale.
Il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline.
Da qui la definizione di Discipline Bio-Naturali.
Si tratta di pratiche che si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo volto al benessere e alla qualità della vita.
Pure nella loro diversità e notevoli eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano e in particolare:
- l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
Un'altra caratteristica comune è la scelta di non interferire nel rapporto tra medici e pazienti e il ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori di DBN.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come "arti manuali", altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e una funzione di "consulenza", altre ancora uniscono i due aspetti.
Queste discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono nella definizione comune di Discipline Bio-Naturali ("arti e/o discipline per la vita").
Alcune di queste discipline si sono già affermate nel sociale e sul mercato in forza dell'innegabile efficacia e sono utilizzate abitualmente da decine di migliaia di persone; se utilizzate da operatori preparati e coscienziosi, queste discipline hanno dimostrato notevoli capacità di incrementare il benessere e migliorare la qualità di vita di quanti le praticano e si sono dimostrate in grado di produrre consistenti benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria.
Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
In breve:
- l’articolo 1 della presente proposta definisce il concetto di Discipline Bio Naturali e ne individua un primo elenco che potrà di volta in volta essere aggiornato dalla Giunta Regionale. Stabilisce, inoltre, le attività dell’operatore di discipline Bionaturali; avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato delle attività di benessere e non potranno in alcun modo essere efferenti ad altre attività oggetto delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale;
- l’articolo 2 tratta della formazione e abilitazione all’attività di operatore di DBN in conformità alla legge 845/78 e alla legge regionale 10/90 avente ad oggetto: "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali";
- l’articolo 3 istituisce il Comitato di coordinamento regionale per le DBN che avrà compiti di supporto all’attività della Giunta regionale garantendo al proprio interno la rappresentanza degli organismi dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori;
- l’articolo 4 stabilisce le modalità di svolgimento dell’esame finale e del rilascio dell’attestato di qualifica di operatore di DBN;
alla prevenzione di stati patologici,l’articolo 5 prevede il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale;
l’articolo 6 istituisce il Registro regionale degli operatori in DBN.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

Art. 1 – Figura e profilo.
1. Sono Discipline Bio-Naturali, in seguito DBN, quelle che operano in ambito socio-educativo per il miglioramento della qualità della vita, aventi ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere del soggetto non riconducibili alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario regionale
2. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, forma l’elenco delle DBN, sentito il Comitato di cui all’articolo 3, individuando dette discipline fra quelle i cui contenuti rispondono ai fini definiti dal comma 4.
3. È individuata la figura professionale dell’operatore di Discipline Bio Naturali nella disciplina di competenza ricompresa nell’elenco di cui al comma 2.
4. L’operatore di DBN svolge attività indirizzate a:
a) favorire il benessere della persona;
b) migliorare la qualità della vita della persona;
c) stimolare le risorse vitali della persona;
d) educare a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente;
5. L’operatore di DBN può esercitare la propria attività professionale sia in forma subordinata o parasubordinata che in forma autonoma.

Art. 2 - Formazione e abilitazione.
1. La formazione dell’operatore DBN è di competenza della Regione che provvede al rilascio dell’autorizzazione dei relativi corsi e alla definizione delle attività didattico-formative che ne costituiscono oggetto, nel rispetto della presente legge.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti da istituzioni di comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10.
3. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:
a) i livelli di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione di operatore di DBN;
b) i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;
c) il monte ore minimo dei corsi di formazione.
4. Tutti i corsi comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo.
5. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione Europea.

Art. 3 - Comitato di coordinamento regionale per le DBN.
1. È istituito presso la Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato di Coordinamento per le DBN.
2. Il Comitato di coordinamento:
a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bionaturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1;
b) propone alla Giunta regionale, per ogni DBN, il curriculum formativo, il livello di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione di operatore di DBN;
c) propone alla Giunta regionale i criteri per l’adozione dei programmi di formazione.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;
b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN, di rilevanza nazionale o europea presente in almeno 5 regioni ovvero 5 Stati appartenenti all'Unione Europea e operante in ambito regionale da almeno un anno, dotata, altresì, di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle attività socio-educative in DBN svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dell'operato dei propri iscritti;
c) tre rappresentanti designati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori;
d) cinque esperti di chiara fama individuati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di cui alle lettere b) e c).

Art. 4 – Esame finale e rilascio dell’attestato
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Titoli pregressi.
1. Ai soggetti che hanno svolto documentata attività in DBN e che sono iscritti presso le associazioni di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 3, esercitanti la propria attività nel territorio regionale o nazionale da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN, previo altresì possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale determina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri ed i titoli per il riconoscimento di cui al comma 1.
3. I diplomati presso le scuole riconosciute dalla Regione in cui sia istituita la medesima figura professionale saranno iscritti di diritto al registro di cui all'articolo 6.

Art. 6 - Registro regionale Operatori DBN professionisti.
1. E' istituito presso la Regione il Registro regionale degli operatori DBN professionisti.
2. Il registro sarà suddiviso in elenchi di specializzazione.

 

Stampa


L'Istituto Rudy Lanza fa parte del Registro Regionale degli Enti di Formazione in DBN - Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia. Il Registro è istituito e curato dal Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005).

ISTITUTO RUDY LANZA | COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DISCIPLINE BIO-NATURALIComitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali

della Regione Lombardia (Legge R. 2/2005)