fbpx

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, N. 5672

 

"L’art. 348 c.p. che prevede il reato di abusivo esercizio di una professione, è una norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Pertanto l’eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con norme generali ed astratte. (Fattispecie costituita dall’esercizio abusivo di attività odontoiatrica)".

Stampa